Violenza e Minaccia: due facce della stessa medaglia

Occorre anzitutto partire dal presupposto che la violenza è un qualsiasi strumento in grado di costringere psichicamente e/o fisicamente la vittima portandola ad agire in un determinato modo. Costituisce quindi violenza non solo la forza fisica o l’uso di un’arma, ma anche la narcotizzazione di una persona, la sua ipnotizzazione ecc.. Cosa diversa è invece la “minaccia di una violenza”, ipotesi contemplata dall’art. 611 del codice penale: “Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire centomila. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 c.p., la pena è della reclusione fino a un anno e si procede d’ufficio.”. Come si desume dal contenuto dell’articolo appena citato, in questo caso il soggetto si limita a prospettare alla vittima un male futuro la cui verificazione dipende dalla volontà dell’agente. Sia la minaccia che la violenza non devono essere necessariamente rivolte contro il destinatario delle stesse, potendo anche riguardare altre persone vicine alla vittima (ad esempio parenti). Ci sono diversi tipi di violenza e di minaccia. La violenza privata, ad esempio, è punita – secondo l’art. 610 del c.p. – con la reclusione fino a 4 anni e si configura ogni qual volta un soggetto con violenza o minaccia, costringe una persona a fare, tollerare o omettere qualche cosa. Il contenuto della norma in questione è di carattere piuttosto generale e, in molti casi, si configurano ipotesi delittuose più specifiche: ad esempio, qualora la violenza sia finalizzata a farsi dare del denaro, si avrà non violenza privata, ma estorsione; oppure, quando la violenza è finalizzata ad ottenere una prestazione di carattere sessuale, non si avrà violenza privata, ma violenza sessuale, ecc… Sia la violenza che la minaccia sono considerate aggravate se commesse con particolari modalità (ad esempio con armi o da persona travisata o da più persone riunite o con scritto anonimo, ecc…). In tal caso, ricorrendone i presupposti, le pene sono aumentate. Come sopra accennato, anche porre qualcuno in uno stato d’incapacità mediante violenza è reato. In questa ipotesi si ricade nel disposto di cui all’art. 613 c.p.: “Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere è punito con la reclusione fino a un anno. Il consenso dato dalle persone indicate nell’ultimo capoverso dell’art. 579 non esclude la punibilità. La pena è della reclusione fino a cinque anni: 1. se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2. se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.”. Come si evince dal corpo della norma, anche se il soggetto ridotto in stato d’incapacità è consenziente – ma il consenso gli è stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno – il reato sussiste. La precisazione, a ben vedere, pare quanto mai opportuna se si considera che lo stato d’incoscienza potrebbe essere procurato con qualunque mezzo: ipnosi, farmaci, sostanze stupefacenti, ubriacatura ecc…

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