Violenza sulle donne e “Codice Rosso”

I drammatici fatti di cronaca evidenziano come i casi di femminicidio e di violenza sulle donne, soprattutto perpetrata da mariti, fidanzati o ex partner, si facciano sempre più frequenti.

Questa escalation di violenza, spesso commessa all’interno delle mura domestiche, ha indotto il legislatore a introdurre nel 2019 specifiche fattispecie di reato per chi maltratta, provoca lesioni o uccide una persona della famiglia.

La Legge n. 119/2013, conosciuta come “Legge sul femminicidio”, ha inserito 4 nuove ipotesi delittuose:

  • La violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
  • La costrizione o induzione al matrimonio.
  • La deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso
  • La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.
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A questi nuovi reati si aggiungono quelli già previsti dal Codice Penale nel novero della violenza domestica o di genere.

In particolare, il reato di maltrattamenti contro famigliari e conviventi – che prevede: “Chiunque […] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente […] è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità […] ovvero se il fatto è commesso con armi. Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni. Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato” – i reati di violenza sessuale, il reato di atti persecutori (stalking).

Il Codice rosso per i reati di violenza domestica

Il “Codice rosso” è uno strumento processuale introdotto dalla legge n. 69/2019 che si applica ai reati di violenza domestica e di genere, che ha come obiettivo quello di accelerare le indagini e di dare un aiuto immediato (o quasi) alle persone vittime di maltrattamenti.

La procedura prevede infatti che, in caso di notizia di reato di violenza domestica o di genere, la polizia giudiziaria debba intervenire entro 3 giorni dall’acquisizione della notizia di reato e che il pubblico ministero debba assumere informazioni dalla persona offesa entro 3 giorni dalla presentazione della querela o della denuncia.

Vengono inoltri presi immediati provvedimenti di allontanamento dalla casa famigliare e di divieto di avvicinamento alla persona offesa e possono essere disposti provvedimenti di aiuto economico per le parti offese che non possano provvedere in autonomia al proprio sostentamento.

Modifiche introdotte dalla Legge n. 122/2023

Non risultando ancora sufficienti le misure introdotte, il 30/09/2023 è entrata in vigore la Legge n. 122/2023 sulla speditezza delle indagini che ha apportato alcune modifiche dirette a rendere più efficaci le misure di contrasto alla violenza domestica e di genere e di protezione della persona offesa.

Difatti, a causa di carenze organizzative non sempre le tempistiche introdotte dal Codice rosso venivano rispettate: il legislatore ha voluto così assicurare la celerità delle indagini e l’immediato contatto tra la vittima che ha denunciato e l’autorità giudiziaria disponendo che il procuratore della Repubblica possa revocare l’assegnazione del procedimento al magistrato designato, se questi non rispetti il termine di tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato per l’acquisizione di informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia, querela o istanza, provvedendo egli stesso o mediante assegnazione a un altro magistrato ad assumere le predette informazioni.

studio legale zambonin

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