Ci sono situazioni tutelate dal diritto in modo che non vi siano dubbi sulla loro importanza: tra queste l’inviolabile diritto di ciascuno a partecipare alle esequie di un proprio caro. E se tale diritto viene violato da un volo cancellato che non permette a chi lo ha prenotato di partecipare al funerale del proprio padre, la compagnia aerea deve pagargli anche il danno non patrimoniale per il terribile torto subito: a stabilirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n.33276/2023.
Volo cancellato e funerale perso
Sembra incredibile, ma è purtroppo vero: nel caso esaminato oggi nei primi due gradi di giudizi sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Busto Arsizio, pur riconoscendo al passeggero la somma di 600 euro per il volo cancellato maggiorata di 46 euro per le spese, avevano entrambi respinto sia la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale legato all’attesa in aeroporto e al pernottamento in albergo, sia quella per il danno esistenziale non patrimoniale per il funerale del padre perso proprio a causa dell’improvvisa cancellazione del volo.
Il ricorso in Cassazione
Tra i motivi di ricorso in Cassazione il passeggero innanzitutto ha impugnato la sentenza del Giudice d’appello nella parte in cui affermava che “è evidente che avendo l’attore per la mancata partecipazione al funerale subito danno di tale lievità, non avendo perciò patito alcun peggioramento della qualità della vita e di felicità di vivere, non ha diritto al risarcimento, anche perché la cancellazione di un volo non è reato”.
Funerale perso per volo cancellato: cosa dice la Cassazione
La Cassazione accogliendo il ricorso ricorda innanzitutto che la Corte di Giustizia Ue “ha rilevato che, quando la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento 361/2004 non copre interamente il danno materiale morale subito dai passeggeri, questi ultimi possono chiedere il risarcimento supplementare alla compagnia aerea entro i limiti fissati dal diritto internazionale e nazionale, dovendo poter ottenere una compensazione integrale del danno subito”. Spetta dunque al vettore risarcire i passeggeri per il danno, patrimoniale o non.
Quando viene riconosciuto il danno non patrimoniale
Inoltre, ricordando l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità sul tema, con riferimento ai casi in cui il danno non patrimoniale può essere riconosciuto, la Cassazione ricorda che:
- “il danno non patrimoniale, quando ricorrano le ipotesi espressamente previste dalla legge o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelata dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale”;
- il danno non patrimoniale è risarcibile nei casi previsti dalla legge, ossia:
- Quando il fatto illecito è configurabile come reato;
- Quando ricorre una delle fattispecie in cui la legge consente chiaramente il ristoro del danno non patrimoniale anche se non si è in presenza di un reato (es. per illecito trattamento dei dati personali). In questo caso la vittima può pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dalla lesione degli interessi della persona che la legge ha voluto tutelare (es. diritto alla riservatezza);
- Quando il fatto illecito abbia violato in maniera grave uno o più diritti inviolabili della persona, già tutelati dalla Costituzione. In questo caso la vittima può pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione degli interessi costituzionalmente garantiti, che verranno riconosciuti caso per caso dal giudice (e non a priori dalla legge);
- Il danno non patrimoniale legato alla lesione di diritti inviolabili della persona è risarcibile anche quando non sussiste un fatto-reato (così come previsto dall’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c.), purché sussistano tre specifiche condizioni:
- che l’interesse leso abbia rilevanza costituzionale;
- che la lesione dell’interesse sia grave, ossia che l’offesa subita superi la soglia minima di tollerabilità;
- che il danno non sia futile, ossia che non consista in un mero disagio o fastidio, ma che vada ad incidere sulla qualità della vita o sulla felicità di chi lo ha subito.
Volo cancellato e funerale perso: va risarcito il danno non patrimoniale
I giudici di legittimità ritengono che i giudici di secondo grado abbiano omesso di valutare il pregiudizio non patrimoniale legato alla perdita del funerale del padre del passeggero causa cancellazione del volo, non andando correttamente ad indagare se tale fatto abbia effettivamente superato la soglia di “sufficiente gravità” necessaria per il riconoscimento del danno non patrimoniale, qualificandolo sbrigativamente come “lieve e totale irrilevanza”.
Per la Cassazione non è stato correttamente considerato che le relazioni familiari godono della tutela costituzionale degli articoli 29 e 30 e che “secondo la sensibilità comune la partecipazione alle esequi del proprio padre defunto costituisce evento necessariamente unico e irripetibile […] pertanto la sussistenza di forzati impedimenti causati dall’altrui inadempimento (volo cancellato) alla partecipazione ad un evento così può ragionevolmente essere collocata nell’ambito della soglia della risarcibilità imposta dal diritto vivente”.
Per queste ragioni il ricorso viene accolto e la sentenza impugnata cassata e inviata a giudizio.
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